Legge 106/11
     
Offerta software computo e contabilità lavori
Legge 106/2011 e art. 81 del D.Lgs. 163/2006
 
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Pordenone, 26 ottobre 2011.

INTRODUZIONE

La Legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, attraverso l'art.4, comma 2, lettera i-bis, ha aggiunto all'articolo 81 del Codice dei contratti, il seguente comma 3-bis:
«3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

Il dibattito dottrinale, tutt'ora in corso, a seguito di tale aggiunta è ampio e complesso poichè coinvolge l'intera fase progettuale dell'opera pubblica e rivoluziona i documenti progettuali che il professionista deve redigere; in aggiunta a ciò, la preannunciata abrogazione del suddetto comma, sulle bozze del nuovo Decreto Sviluppo, non è stata confermata dalla recente Legge n. 183 del 12-11-11 ("Legge di Stabilità").
DIGI CORP ha, dunque, ritenuto necessario pubblicare un documento di sintesi, frutto di un'ampia e profonda analisi interna, che delinea la posizione assunta e la declinazione software di tale decisione.

Verranno in primo luogo riportati i principali documenti di interpretazione della nuova norma (pubblicati sino ad oggi) e, a seguire, la sintesi e gli interventi sul software SuiteMosaico atti ad accogliere le novità.

PRINCIPALI INTERPRETAZIONI

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro – parte III – Il costo del personale"

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 81 del Codice, ad una prima lettura, sembra in sostanza porre sullo stesso piano il costo del personale ed il costo della sicurezza. Questo ultimo è sicuramente un costo complessivo.
… Collegando quanto disposto dagli articoli 32, comma 1, 39, comma 3, 42, comma 2, del d.P.R. 207/2010 e con l'articolo 81, comma 3-bis del Codice, l'unica soluzione possibile sembra essere che l'elenco dei prezzi unitari in base al quale si redige il computo metrico indichi, oltre al costo della lavorazione, anche la percentuale di manodopera necessaria per l'esecuzione della quantità unitaria della lavorazione cui si riferisce il prezzo unitario in modo che sulla base dei computi metrici si possa individuare "l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro". Tale incidenza è determinata sulla base di analisi dei prezzi delle singole lavorazioni che prevedono una specifica produttività ritenuta corretta dai redattori degli elenchi….
… La norma comporta che il direttore dei lavori indichi quale deve essere l'incidenza della manodopera per quel contratto e che la Cassa edile verifichi che tale percentuale è stata rispettata…
… l'incidenza della mano d'opera indicata dal concorrente (costruita con le stessa procedura con cui è stata costruita quella del progetto) consente, in sede di verifica della congruità, di ritenere anomala l'offerta se l'incidenza è molto diversa da quella prevista nella tabella posta a base di gara o non risulta sufficientemente giustificata. Ciò induce il concorrente a fornire dati che può giustificare e lo obbliga, in sede di esecuzione, a rispettare le incidenze indicate in sede di offerta….
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ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) - "PRIME INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE ALL'ART. 81 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106, DI CONVERSIONE DEL DL 70/2011"

"…In analogia con quanto già detto in ordine ai costi per la sicurezza da sottrarre dal mercato, il valore del costo del personale, al netto di spese generali e di utile d'impresa, deve essere definito prima di porre in gara l'opera da eseguire. Risulta quindi indispensabile individuare la modalità di definizione delle spese per il personale da non sottoporre al gioco concorrenziale, la quale potrà avvenire in modo analitico o parametrico. Per quanto riguarda la determinazione in modo analitico, come è noto tra gli elaborati di ogni progetto di opere pubbliche vi sono il Computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, e l'analisi prezzi. L'elenco prezzi può essere desunto in tutto o in parte dagli elenchi prezzi ufficiali di cui all'art. 133 del Codice. Qualora gli elenchi prezzi ufficiali siano supportati da analisi, dalle stesse può essere ricavata l'incidenza del costo della manodopera per quantità unitaria e in analogia, qualora il prezzo sia analizzato direttamente dal progettista, dalla stessa analisi si può ricavare l'incidenza di interesse. La determinazione in modo parametrico, più immediata, richiede a monte la definizione di costi standard per tipologie di opere. Nel campo dei Lavori Pubblici, in mancanza degli accordi di cui all'art. 118, comma 6-bis, del Codice, sembra potersi fare riferimento alle tabelle di cui al DM Ministero LLPP dicembre 1978, che suddivide in alcune categorie i lavori pubblici e per ogni categoria definisce le incidenze della manodopera, dei materiali e dei noli. … Come già anticipato in via preliminare, dal costo della manodopera da sottrarre dal gioco del ribasso, occorre scorporare le spese generali e l'utile di impresa…"
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Regione Umbria - "LINEE GUIDA COSTI E ONERI SICUREZZA E COSTO MANODOPERA" (approvate con D.G.R. n. 569 del 7 giugno 2011).

Un cambiamento epocale nella materia degli appalti di lavori pubblici della regione Umbria. La novità più eclatante è l'esclusione dai possibili ribassi d'asta nelle gare d'appalto del costo della sicurezza, dell'onere per la sicurezza e del costo della manodopera. In pratica, a partire dal 1 ottobre 2011 le imprese che partecipano alle gare per l'affidamento di lavori pubblici potranno calcolare il ribasso d'asta esclusivamente sul costo dei materiali, dei noli, sulle spese generali e sull'utile di impresa. Il restante costo dovrà essere calcolato a parte e resterà fisso per tutte le imprese partecipanti. "Le linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera sono state predisposte in attuazione dell'art. 23 "Costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici", della Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010, al fine di supportare l'attività dei soggetti aggiudicatori che nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito, relativi alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, devono indicare specificamente e separatamente dall'importo dell'intervento, il costo della sicurezza, l'onere per la sicurezza e il costo presunto della manodopera utilizzata, che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare. La somma dei costi sopra riportati non è soggetta a ribasso d'asta. Tali costi non sono soggetti a riduzione anche in sede di subappalto, quindi essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto di subappalto e nella notifica preliminare con le modalità che sono descritte nei successivi paragrafi."
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Prezzario PIEMONTE - Edizione 2011 - Utilizzo - Aggiornamento dicembre 2010 (D.G.R. n. 9-1728 del 21/03/2011 - B.U.R. n. 12 del 24/03/2011)

"L'edizione 2011, in aggiunta al valore percentuale di incidenza della manodopera per ciascuna voce di opera compiuta dotata di analisi (definito quale rapporto tra il costo totale della manodopera presente nella voce rispetto al costo totale della voce medesima), fornisce anche il relativo valore assoluto di tale incidenza, al fine di poter consentire una più immediata definizione del computo metrico estimativo attinente alla manodopera impiegata per la realizzazione di una determinata opera, in ottemperanza al dettato normativo e consentendo di superare i precedenti ricorsi a tabelle parametriche di riferimento (di cui al D.M. 11/12/1978)…"

"… A maggior chiarezza si ricorda che alla luce della normativa vigente, i costi relativi alla sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:

  • costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4;
  • costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa (rischi specifici propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili agli oneri stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08: D.P.I, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc., contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento attuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota-parte delle spese generali (art. 32 del D.P.R. 207/10, come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti all'impresa, ex art. 34 del D.P.R. 554/991).

Solo per i primi la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto). Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08).
Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del d.lgs. 163/2006.
Tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.
I costi per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, invece, dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006. Tale quota di costo, rappresentata dalla percentuale di cui al vigente art. 34 del D.P.R. 554/99 (sostituito, a partire dall'8 giugno 2011, dall'art. 32 del D.P.R. 207/2010, Nuovo regolamento d'attuazione del Codice dei contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/06), se esplicitata all'interno di un elenco prezzi regionale, quale componente del costo sicurezza proprio dell'appaltatore, potrà essere utile sia all'offerente nel momento in cui deve formulare la sua offerta e quindi proporre un ribasso congruo, sia alla Stazione Appaltante la quale, nel dover adempiere alla verifica della congruità dell'offerta, è tenuta a valutare la congruità anche della quota di costo destinato alla sicurezza da parte dell'appaltatore….
Tal quota tuttavia non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso secondo le previsioni dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e successivi art. 26 e art. 100, allegato XV punto 4.1.4 del D.Lgs 81/08), costo che il progettista è tenuto ad indicare separatamente nel Quadro Economico di progetto rispetto alla quota attinente l'esecuzione dei lavori (ai sensi del'ex art. 17 del D.P.R. 554/99, ora art. 16 del D.P.R. 207/10). Al contrario tali oneri della sicurezza, essendo già compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, sono contenuti nel costo dell'opera, risultando, come sopra già richiamato, secondo i disposti della normativa in vigore, un "di cui" delle spese generali stesse.

SINTESI

Da quanto indicato sino ad ora nel:

  • Art. 81 D.Lgs. 163/06 modificato da L.106/11
  • Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro – parte III – Il costo del personale
  • ITACA - PRIME INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE ALL'ART. 81 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106, DI CONVERSIONE DEL DL 70/2011
  • LE LINEE GUIDA DELLA REGIONE UMBRIA
  • UTILIZZO PREZZARIO PIEMONTE - EDIZIONE 2011

all'interno di un progetto risulta comunque necessario determinare ed evidenziare i seguenti importi indipendentemente dal fatto che essi vengano utilizzati per calcolare un eventuale importo soggetto a ribasso:

  • Costi della sicurezza inclusi nelle spese generali di un prezzo unitario
  • Oneri della sicurezza per dare attuazione ai Piani di Sicurezza
  • Importo della manodopera relativo alle lavorazioni
  • Importo della manodopera incluso negli oneri della sicurezza relativi ai Piani di Sicurezza

Per ottenere quanto sopra risulta necessario che:

  1. Ad ogni articolo di elenco prezzi deve essere possibile assegnare una percentuale o un importo relativo alla manodopera. Alcuni prezzari hanno già questi dati (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto).
  2. Ad ogni articolo di elenco prezzi deve essere possibile assegnare una percentuale o un importo relativo alla sicurezza. In alcuni casi tale valore verrà assoggettato a ribasso, in altri casi no; comunque sia, l'importo della sicurezza determinato da tali valori va indicato dal progettista.
  3. Nel quadro economico di un progetto è necessario indicare gli importi relativi alla sicurezza ed alla manodopera stando attenti a non sottrarre per la seconda volta dall'importo soggetto a ribasso anche la manodopera inclusa nella sicurezza. Risulta utile perciò distinguere la manodopera necessaria per eseguire le lavorazioni da quella richiesta per dare attuazione ai Piani di sicurezza.
  4. In contabilità, in occasione di uno Stato Avanzamento Lavori è fondamentale riconoscere la manodopera relativa alle categorie da contabilizzare a corpo, quella relativa alle lavorazioni e quella integrata nella sicurezza ai fini di determinare l'importo dei lavori eseguiti da assoggettare a ribasso.

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  • L'elenco dei prezzi
  • Le analisi dei prezzi
  • Il quadro economico di progetto o di variante
  • Le stampe relative alla manodopera ed alla sicurezza
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