15 Aprile 2022 in News

6 FAQ di ENEA sui costi massimi specifici e allegato A

ENEA ha reso disponibili le FAQ sui nuovi costi massimi specifici validi dal 16 Aprile 2022. Nel documento hanno risposto a 6 delle domande più frequenti sul nuovo decreto MiTE n°75. Fornendo delle linee guida e delle risposte ufficiali ai principali dubbi che questo decreto aveva portato a galla.  Le domande riguardano l’asseverazione della congruità dei costi, il calcolo dei costi non previsti dal decreto e il processo di asseverazione con il doppio controllo sui costi. Qui sotto si può trovare un riassunto del documento con le domande e le risposte.

1 – L’asseverazione della congruità dei costi per gli interventi energetici deve essere rilasciata solo se si fa la cessione del credito (o lo sconto in fattura) o anche nei casi diretti?

L’asseverazione della congruità dei costi deve essere fatta per tutti gli interventi energetici che beneficiano:

  • delle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 e che sfruttano le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter dell’articolo 121;
  • del Superecobonus relativi all’articolo 119.

Nel secondo caso deve essere effettuata sia in caso di detrazione diretta sia in caso si decida di utilizzare l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura. Nel primo caso invece il tecnico assevera tutti gli interventi escluse le opere che vengono classificate come edilizia libera e gli interventi non superiori a 10.000 Euro se eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. L’asseverazione diventa necessaria però per i lavori effettuati per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

ENEA inoltre precisa che in materia di Ecobonus la spesa massima ammissibile va calcolata solo ed esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici dell’allegato I. Questo per gli interventi in edilizia libera e inferiori a 10.000 Euro (esclusi quelli finalizzati al recupero della facciata esterna, vedi sopra).

2 – I costi indicati in Allegato A sono riferiti solamente alle spese per la fornitura di beni o alle opere compiute?

I costi esplicitati nell’Allegato A vanno riferiti all’insieme dei beni che realizzano le tipologie di intervento elencate nella tabella A. I costi della tabella A però non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Infine per quanto riguarda le opere relative all’installazione valgono unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) e le opere connesse ai costi della sicurezza. ENEA fornisce delle casistiche a titolo informativo ma non esaustivo per cui vi rimandiamo al pdf originale.

3- Come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A?

I costi non esplicitati nella tabella dell’Allegato A riguardano l’IVA, le spese professionali, le opere di installazione e la manodopera:

  • Per quanto riguarda l’IVA bisogna osservare la normativa vigente e le relazioni e atti dell’agenzia delle Entrate;
  • Per le spese professionali vanno verificate facendo un confronto con i massimali previsti Decreto del Ministro della Giustizia del 17 Giugno 2016 che reca l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi di spesa dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016;
  • Infine i costi delle opere per l’installazione e della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati nel DM costi massimi.

4- Se manca una voce di costo nel prezzario, i tecnici abilitati possono creare un “nuovo prezzo”?

Si, i tecnici abilitati possono creare il nuovo prezzo in maniera analitica, tenendo conto di tutte le variabili che possono definire questo nuovo prezzo. Per validarlo il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione che sarà oggetto di controllo. Questa dovrà comprendere i modi in cui il tecnico ha definito il nuovo prezzo.

5- Qual è la procedura da seguire per l’asseverazione delle spese relative ai bonus edilizi?

ENEA si esprime rendendo chiaro come i controlli da effettuare sulla congruità delle spese sostenute siano di due tipi:

  • Controllo 1, la congruità delle spese deve essere fatta con riferimento ai prezzari del DM requisiti tecnici o articoli 3, comma 4 del DM costi massimi;
  • Controllo 2, le spese sostenute devono fare riferimento ai valori massimi stabiliti dal DM costi massimi (vale solo per alcune categorie di beni).

Il Decreto MiTE n°75 ha disciplinato il secondo controllo, mentre il DM requisiti tecnici aveva già il primo. Quello riferito ai prezzari comporta la verifica della spesa rispetto all’opera compiuta, mentre il secondo controllo sarà fatto per la sola fornitura di beni.  La spesa massima ammissibile all’asseverazione sarà quindi pari al valore minore tra questi 3: il controllo 1 (prezzario), il controllo 2 (Costi massimi specifici) e la spesa sostenuta. Qui potete vedere una copia della tabella di ENEA creata per rendere più comprensibile il funzionamento dei nuovi controlli sulle spese sostenute.

Tabella ENEA costi massimi specifici

I limiti massimi previsti dalle discipline specifiche degli interventi restano comunque invariati. Il totale della spesa massima ammissibile verrà calcolata considerando i costi totali sostenuti (comprensivi di IVA) delle spese professionali e delle altre spese ammissibili. ENEA ha fornito una seconda tabella per semplificare questo concetto:

Enea spese ammissibili

6 – Negli interventi nei quali non è necessario fare l’asseverazione è comunque necessario effettuare la verifica della spesa rispetto ai costi massimi specifici dell’allegato a?

Si, per gli interventi in edilizia libera, lavori inferiori ai 10.000 Euro e quelli che non accedono alla cessione del credito o sconto in fattura è necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici. Anche se non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Questo controllo concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali – dove applicabile-, opere di installazione e manodopera).  Il valore minimo tra quello presente nella tabella dei costi massimi specifici e quello inserito in fattura andrà indicati in questi casi.



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