7 Febbraio 2022 in News, Software

Novità Capitolati Speciali d’Appalto: Decreto legge “Sostegni Ter” (D.L. 04/22) e Legge 238/21

Il nuovo anno inizia con due interventi legislativi che hanno modificato la normativa sul Codice Appalti. Le novità riguardano il Decreto Legge “Sostegni Ter” (D.L. 04/22) e la Legge 238/21. Queste modifiche vanno ad impattare sul nostro software per la gestione dei Capitolati e degli schemi d’appalto. Su di esso ha lavorato l’avvocato Lidia Diomede dello studio Diomede di Pordenone, affinché sia perfettamente adeguato alle novità normative.

Le modifiche apportate al Decreto legge “Sostegni Ter” (D.L. 04/22)

Il Decreto Legge “Sostegni Ter” (D.L. 04/22) emanato con lo scopo di incentivare gli investimenti pubblici e combattere possibili ricadute economiche legate al COVID 19 prevede dall’entrata in vigore del Decreto Legge:

  • L’obbligo di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi;
  • Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione (per i contratti relativi ai lavori) verranno valutate dalla stazione appaltante solo se queste sono maggiori del 5% (sia in aumento sia in diminuzione), rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. Se la casistica qui sopra dovesse verificarsi, dovrà essere effettuata una compensazione (in aumento o diminuzione) dell’80% della variazione di prezzo ma solo per la parte eccedente il 5% della stessa;
  • L’ISTAT insieme al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge, dovrà definire la modalità di rilevazione delle variazioni dei prezzi di materiale.

Inoltre entro il 31 Marzo e il 30 Settembre di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile emanerà un Decreto Ministeriale. Tramite questo determinerà le variazioni percentuali più significative dei singoli prezzi dei materiali da costruzione (basandosi sulle rilevazioni effettuate in precedenza).

  • La compensazione verrà determinata applicando la percentuale di variazione (eccedente il 5%) al prezzo dei singoli materiali. Verrà effettuata per le lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al Decreto Ministeriale e per le quantità accertate dal direttore dei lavori;
  • L’appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Ministeriale qui sopra e solo per i lavori effettuati rispettando il cronoprogramma. Dopo i 60 giorni decadrà la possibilità di richiedere la compensazione. Spetterà al Direttore Lavori la verifica della variazione e del rispetto del cronoprogramma.

Infine sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d’asta e va valutata al netto di compensazioni accordate precedentemente.

Le modifiche apportate alla Legge 238/21 sugli appalti

Le modifiche apportate alla Legge 238/21 introducono importanti novità in tema di appalti, per le procedure indette dopo il 01 Febbraio 2022.

Ampliamento attività di consulenza specialistica affidabili a terzi (Art. 31 D. Lgs 50/2016)

Il progettista ora può affidare a terzi anche le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze. Resta ferma però la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. In questo modo viene ampliato il numero di attività affidabili a terzi oltre a quelle già presenti di: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ampliamento degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria (Art. 46 D. Lgs 50/2016)

Diventano ora ammissibili alle procedure anche “gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”. Inoltre le società costituite da meno di cinque anni possono documentare il possesso dei requisiti per la partecipazione anche facendo riferimento ai soci, ai direttori tecnici o ai professionisti dipendenti dei soggetti di cui sopra.

Esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto (Art. 80 del D. Lgs 50/2016)

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che esso ha commesso gravi violazioni, non definitivamente accertate, per gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.

Le gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale sono quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, insieme al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Devono essere emanate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, devono riportare limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione. Infine devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di un importo non inferiore a 35.000 euro.

Modifiche al subappalto e al subappalto nei contratti di cessione (Art. 105 e art. 174 D. Lgs 50/2016)

Tra le modifiche al subappalto emergono essenzialmente 3 aggiornamenti:

  1. L’eliminazione del divieto per l’affidatario di subappaltare a soggetti che hanno partecipato alla gara;
  2. L’abolizione dell’obbligo d’indicazione della terna dei subappaltatori;
  3. La rimozione di ogni riferimento alla verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione anche per i subappaltatori. Rimane sottointeso che il subappaltatore successivamente individuato debba dimostrare il possesso dei requisiti dell’art. 80 d. Lgs 50/2016.

Modifica ai termini di pagamento dello Stato Avanzamento Lavori o SAL (Art. 113 bis D. Lgs 238/21)

L’esecutore può ora comunicare direttamente alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni per l’adozione del SAL. Di conseguenza il direttore dei lavori dovrà prontamente eseguire le opportune verifiche e, se queste saranno positive, adottare il SAL. In alternativa dovrà archiviare la comunicazione. Inoltre l’esecutore non dovrà attendere il rilascio del certificato di pagamento per emettere la fattura, ma potrà farlo al momento di adozione del SAL. Con le novità dell’Art. 113 D. Lgs 238/21 viene sostanzialmente dato un maggior ruolo propulsivo all’esecutore dei lavori.

In seguito a queste novità legislative, stiamo aggiornando il nostro software SUITE MOSAICO alla versione 18.9. Nello specifico stiamo adattando il modulo CAPITOLATI per la redazione dei Capitolati Speciali d’Appalto e gli schemi di contratto ai recenti interventi legislativi. Grazie all’aggiornamento 18.9 non dovrai più preoccuparti di non essere adeguato alle nuove normative in tema di Codice Appalti.

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