Nuovo codice appalti 2023
Il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in G.U. il nuovo codice appalti, entrato in vigore il 1 aprile 2023 come d.lgs. 36/2023, il quale è andato a sostituire il d.lgs. 50/2016. Per tale codice è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, che prevede l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d.lgs. 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021).
Sebbene il codice sia entrato in vigore il 1 ° aprile 2023, le sue disposizioni, con i relativi allegati, avranno efficacia a partire dal 1° luglio 2023, dunque fino ad allora verranno applicate le norme del precedente codice.
Il codice è suddiviso in 9 articoli:
- Principio del risultato;
- Principio della fiducia;
- Principio dell’accesso al mercato;
- Criterio interpretativo e applicativo;
- Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento;
- Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore;
- Principio di auto-organizzazione amministrativa;
- Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito;
- Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
Novità nuovo codice appalti
Nella prima nota sul codice appalti rilasciata dall’ANCI sono riportate le novità principali, vediamone alcune di queste:
- Subappalto
- Progettazione in materia di lavori pubblici
- Appalto integrato
- Affidamento diretto
- Revisione prezzi
Subappalto
Stando alla direttive della Corte di Giustizia e della Commissione UE, è consentito sia il subappalto senza alcun limite percentuale sia il c.d. subappalto a cascata, consentendo ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità nel rispetto dei primi 2 articoli (Principio di risultato e fiducia), incorporando nel documento di gara le specifiche motivazioni.
Progettazione in materia di lavori pubblici
Nel nuovo codice appalti sono stati semplificati i livelli di progettazione, da 3 diventano 2:
- Progetto di fattibilità-economica
- Progetti esecutivo
Appalto integrato
Sarà possibile affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori basandosi su un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, ad eccezione degli appalti per le opere di manutenzione ordinaria.
Affidamento diretto
L’affidamento diretto è di due tipi:
- Per SERVIZI e FORNITURE: inclusi quelli di ingegneria, architettura e attività di progettazione, la soglia limite deve avere un importo inferiore a € 140.000.00 , negoziata senza bando per importi da € 140.000.00 fino a € 215.000.00, di cui € 750.000.00 finalizzati agli appalti di servizi sociali e assimilati, il tutto deve essere soggetto ad una consultazione di almeno 5 operatori economici.
- Per i LAVORI: la soglia limite deve avere un importo inferiore a € 150.000.00. Si prevede una procedura negoziata senza bando per i lavori che vanno da€ 150.000.00 a 1 milione di euro e da 1 milione di euro a 5,382 milioni di euro. In questo la consultazione può oscillare da 5 a 10 operatori economici. Per l’affidamento di lavori caratterizzati da importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino a 5, 382 milioni di euro, è possibile procedere con gara ad evidenza pubblica senza dimostrare alcuna motivazione specifica.
Revisione prezzi
Nelle procedure di affidamento è richiesto l’inserimento delle clausole di revisione prezzi attivabili per variazioni del costo di:
- Opera
- Fornitura
- Servizio
…in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
Pe quanto riguarda i prezzari regionali e delle province autonome, il codice appalti specifica che questi debbano essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. I prezzari hanno valenza fino al 31/12 dell’anno di rilascio, tuttavia risultano transitoriamente applicabili fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara che siano stati approvati entro tale data.
Corrispettivi per la progettazione
- Revisione delle aliquote relative alle prestazioni a seguito della modifica dei livelli di progettazione e dell’introduzione dell’appalto integrato.
- Incremento del calcolo degli onorari per le progettazioni in cui è obbligatoria l’adozione di metodologia BIM (Building Information Modeling).
“In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.”
BIM e Digitalizzazione
Uno dei focus principali del nuovo codice appalti è la digitalizzazione e semplificazione delle procedure. Negli appalti pubblici si fa spazio agli strumenti digitali, cosi come alla tecnologia BIM, a patto che si continui a garantire uno standard elevato dei tempi di affidamento, dell’ esecuzione dei lavori e dei pagamenti alle imprese.
- Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni richiamati all’interno del Capitolato informativo che riguardano i documenti progettuali, i diversi livelli di progettazione, gli elaborati da produrre ed il sistema di gestione del progetto compresi i momenti di verifica.
- Allegato I.9 dedicato alle procedure ed al flusso di applicazione dei metodi.
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