DL Aiuti: ecco le novità sugli appalti pubblici
Un particolare ringraziamento va all’Avv. Lidia Diomede dello studio Diomede di Pordenone per la collaborazione con Digi Corp, in materia di Codice Appalti. Insieme, stiamo revisionando il tema “Capitolato Speciale d’Appalto” apportando le necessarie revisioni al software “Capitolati” della SUITE MOSAICO, ai recenti provvedimenti legislativi del DL Aiuti 50/22.
Art. 26 DL Aiuti: cosa cambia nel Capitolato Speciale d’Appalto?
Il capitolato speciale d’appalto è stato aggiornato alle previsioni contenute nel c.d. “DL Aiuti”, ovvero al D.L. 17 maggio 2022, n. 50 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, in vigore dal 18 maggio 2022.
La norma che ha impattato sulle previsioni del Capitolato Speciale d’appalto è contenuta nei seguenti articoli:
Art. 26: “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”;
Art. 27: “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori”.
Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, per il 2022, nel DL Aiuti, per il settore dei lavori pubblici, si prevede l’applicazione di uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari utilizzati nei contratti di lavoro, le cui offerte siano presentate entro il 31/12/2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le lavorazioni già effettuate tra il 1/01/2022 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame (18/05/2022), s prevede l’emissione di un certificato di pagamento straordinario entro 30 giorni dalla predetta data.
L’art. 26, comma 1, prevede che…
In relazione agli appalti pubblici di lavori (esclusi gli appalti di servizi e delle forniture), aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31/12/2021 – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – il SAL riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, viene adottato applicando i prezzari regionali aggiornati secondo le modalità del comma 2, ovvero nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3. Ciò anche in deroga alle clausole contenute nei contratti di appalto. Di conseguenza, le imprese potranno beneficiare per i lavori eseguiti tra 01/2022 e il 31/12/2022, di un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, attraverso lo straordinario aggiornamento dei prezzari regionali in uso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 18/05/2022) come disposto dal comma 2, ovvero, nell’attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31/12/2021, come previsto dal comma 3.
Applicazione nuovi prezzari aggiornati
L’art. 26 c.2, terzo periodo, prevede l’applicazione dei nuovi prezzari aggiornati anche alle procedure di affidamento. Tali procedure saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e sino al 31/12/2022, con utilizzo transitorio fino al 31/03/2023. Per tali contratti, peraltro, la norma fa salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 29 del d.l. n. 4/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022), in tema di revisione dei prezzi e compensazione dei sovraccosti.
Ai sensi di tale disposizione, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire obbligatoriamente nei documenti iniziali di gara le clausole di revisione dei prezzi e procedere alla compensazione degli eventuali extracosti per la percentuale eccedente il 5%, nella misura pari all’80% di tale eccedenza. Le stesse compensazioni potranno trovare applicazione alle lavorazioni eseguite a partire dal primo semestre 2023. L’art.26 dispone che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari siano riconosciuti come segue:
- 90% dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta;
- 10% dall’impresa che corrisponde all’alea connaturale al contratto d’appalto.
Modalità di liquidazione delle somme (ART. 26, Comma 1)
Per quanto riguarda le modalità di liquidazione delle somme, si prevede che il certificato di pagamento venga emesso contestualmente al SAL entro 5 giorni dalla sua adozione. Il pagamento deve essere effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate entro 30 giorni dall’adozione del medesimo.
In relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1/01/2022 e il 18/05/2022, nel caso in cui il direttore dei lavori le abbia già contabilizzate con il relativo SAL, e il responsabile unico del procedimento abbia già emesso il certificato di pagamento, entro 30 giorni, deve essere emesso un nuovo certificato di pagamento straordinario. Questo documento riporta la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 1/01/2022. Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni successivi alla data di emissione del certificato.
La norma introdotta dal D.L Aiuti, prevede l’abrogazione del comma 11 dell’art. 293 , d.l. n. 4/2020 “Sostegni ter” (n. 4/2022) che prevedeva l’aggiornamento dei prezzari come facoltativo. Inoltre, si prevede l’abrogazione dello speciale regime compensativo, introdotto dall’art. 25, commi 2 e ss., d.l. n. 17/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 34/2022), per il primo semestre 2022, con riguardo ai contratti di appalto in corso di esecuzione data di entrata in vigore del citato decreto, e cioè alla data del 2 marzo u.s. Infatti, in risposta al c.1 dell’art 26 del DL Aiuti, le stazioni appaltanti dovranno applicare i meccanismi di aggiornamento dei prezzi precedentemente specificati.
È necessario presentare un’istanza alle stazioni appaltanti per l’aggiornamento dei prezzari?
No, l’aggiornamento dei prezzari da parte delle stazioni appaltanti è obbligatorio e il procedimento deve essere avviato d’ufficio, a prescindere dalla presentazione di istanze delle imprese. Al fine di evitare inerzie amministrative, nonché in un’ottica di collaborazione per la regolare esecuzione delle opere, nulla vieta agli appaltatori di formulare un‘ istanza” volta ad attivare con la massima tempestività tutte le procedure amministrative necessarie all’aggiornamento dei prezzari e al conseguente pagamento dei SAL secondo i nuovi prezzi.
Speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari, di cosa si tratta?
- Deroga al procedimento di aggiornamento annuale dei prezzari regionali, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31/07/22, ad un aggiornamento infrannuale di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto (18/05/22);
- Fino all’adozione dell’ aggiornamento infrannuale, si prevede una specifica disciplina transitoria, che prescrive alle stazioni appaltanti di incrementare le risultanze dei prezzari regionali, aggiornati al 31/12/21, fino a una percentuale massima del 20%, salvo conguaglio.
Quando si applicano i nuovi prezzari?
- Lavori eseguiti tra il 1/01/22 e il 31/12/22;
- Per le nuove procedure avviate dopo il 18/05/22 con possibilità di utilizzo transitorio fino al 31/03/23, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
L’aggiornamento dei prezzari è obbligatorio. Il meccanismo va in deroga all’art. 29, comma 11, del DL “Sostegni ter” (n. 4/2022) che lo prevede facoltativo.
Rispetto ai lavori realizzati nel 2022 le imprese beneficeranno di nuovi prezzi attraverso:
- Lo straordinario aggiornamento dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto ovvero,
- Nell’attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021.
Quali sono le condizioni per aver diritto all’aggiornamento dei prezzi nel 2022?
- Deve trattarsi di lavori effettivamente eseguiti tra il 1/01/2022 e il 31/12/2022. L’espressione lavori «contabilizzati» non significa «salizzati»: è sufficiente che il D.L. riscontri le quantità eseguite nel registro di contabilità ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità, anche se il SAL dovesse essere successivo al 31/12/2022;
- L’offerta deve essere presentata entro il 31/12/2021.
Il nuovo meccanismo di aggiornamento dei prezzari si limita agli appalti pubblici e agli accordi quadro di lavori, (ivi compresi quelli affidati a contraente generale) esclusi servizi e forniture. Sono esclusi i contratti di subappalto, facendo la stesso esplicito riferimento ai soli contratti di appalto. In relazione alle procedure di affidamento successive all’entrata in vigore della disposizione, per determinare i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, si farà riferimento ai prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 e 3.
Software “Capitolati” di SUITE MOSAICO
Nel prossimo aggiornamento di SUITE MOSAICO, nella versione 19.0, oltre a rilasciare i nuovi prezzari revisionati al 2022, in collaborazione con l’Avv. Lidia Diomede, adegueremo i software “Capitolati” per la gestione dei Capitolati Speciali d’appalto, alle recenti modifiche legislative.
Inoltre, la versione 19.0 agevolerà i professionisti di fronte alle nuove misure per la revisione dei prezzi nei lavori pubblici. Potrai gestire la liquidazione dei lavori, sia applicano il rialzo temporaneo dei prezzi sia gestendo l’aggiornamento infrannuale dei prezzari, considerando i SAL già emessi e le lavorazioni effettuate dal 01/01/22 alla data entrata in vigore con il DL Aiuti.
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