FAQ CNI e ANCE: Agevolazione fiscale nella Sicurezza Cantieri
In data 10/06/2022 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha comunicato attraverso la circolare n. 904 che le recenti misure di incentivi fiscali per gli interventi di recupero edilizio hanno intensificato gli interventi nel settore delle costruzioni. Dunque, si richiede una maggiore attenzione da parte dei professionisti che operano in cantiere per garantire:
- Il rispetto per l’ adempimento in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- Collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.
Il CNI e l’ANCE, impegnanti in una collaborazione strutturata e permanente sul tema della sicurezza nei cantieri, hanno condiviso il documento, “SICUREZZA NEI CANTIERI CHE BENEFICIANO DI AGEVOLAZIONI FISCALI” per supportare imprese, professionisti e committenti nell’applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche.
11 FAQ sulla Sicurezza Cantieri, di cosa si tratta?
L’ANCE e il CNI hanno rilasciato un vademecum per far fronte alle verifiche disposte dall’Ispettorato del lavoro nel 2022 nei confronti di imprese neocostituite o riattivate per usufruire delle detrazioni fiscali.
Il documento è costituito da tre sezioni:
- FAQ
- Disposizioni di sicurezza specifiche per i cantieri temporanei o mobili;
- Definizioni (Cantiere temporaneo o mobile, RL, Uomini giorno, POS, PSC, Impresa affidataria, Notifica Preliminare, ecc…)
Di seguito riportiamo estratti e riassunti delle FAQ dal documento ufficiale.
1. Chi è il committente in un appalto privato oggetto del presente documento?
In un appalto privato il committente è in genere il proprietario dell’immobile o il condominio nella persona dell’amministratore o di un soggetto delegato.
2. È obbligatorio nominare il responsabile dei lavori (RL)?
No, è una facoltà del committente incaricare un responsabile dei lavori per svolgere i compiti ad esso attribuiti. In caso di nomina, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
3. Quali requisiti deve avere il responsabile dei lavori?
Il decreto legislativo 9/04/2008, n. 81 non stabilisce alcun requisito, mentre attribuisce responsabilità penali all’articolo 157.
4. Nei condomini in cui l’amministratore di condominio riveste la funzione di committente, può nominarsi responsabile dei lavori?
Qualora l’amministratore sia il soggetto deputato alla sottoscrizione del contratto di appalto, egli assume automaticamente la posizione di garanzia, con i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Eventualmente, l’Assemblea di Condominio può affidare le funzioni di RL a un terzo soggetto. Ciò non esonera il Committente dalle responsabilità previste.
5. Come si effettua la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 90?
La verifica dell’idoneità viene effettuata dal committente nei confronti di tutte le imprese affidatarie e le imprese esecutrici, e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
In caso di verifica nei confronti delle imprese, verranno esibiti al committente:
- Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- Documento di valutazione dei rischi;
- Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24/10/2007;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del TU sicurezza.
Pertanto, in caso di verifica nei confronti delle imprese, verranno esibiti al committente:
6. Come si effettua la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 97?
Nel caso dell’art 97, la verifica dell’idoneità da parte dell’impresa affidataria nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi si effettua con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
Difatti le imprese esecutrici dovranno esibire all’impresa affidataria:
In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi, verranno esibiti al committente:
a) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) Documento di valutazione dei rischi;
c) Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24/10/2007;
d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del TU sicurezza.
7. Quali sono le gravi violazioni per la tutela della salute e sicurezza ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione (art. 14)?
Le gravi violazioni per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono condizione per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle di cui all’allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Si rileva che l’INL con nota n. 1231/2022 del 23 febbraio, indirizzata alle sedi territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all’INPS e all’INAIL, l’INL, individua, quali destinatari degli interventi ispettivi, i cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).
Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.
Le irregolarità gravi in materia di salute e sicurezza maggiormente riscontrate sono le seguenti mancanze:
- Formazione e addestramento;
- Elaborazione del DVR e del POS;
- Protezione da caduta nel vuoto.
- Attenzione superficiale all’uso dei ponteggi che devono avere l’autorizzazione ministeriale per poter essere utilizzati in cantiere.
8. I bonus edilizi spettano anche in caso di installazione di linee vita?
I bonus edilizi spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili; ad esempio: installazione di sistemi di sicurezza permanenti, sistemi anticaduta. Il tecnico avrà l’onere di attestare che il costo sostenuto per l’installazione di tali sistemi sia strettamente correlato all’intervento oggetto dei bonus.
9.Tra i dati da indicare nel POS è obbligatorio inserire sempre il nominativo del preposto individuato?
Se il datore, tenuto conto della propria organizzazione aziendale nonché della pericolosità delle lavorazioni da effettuare, ha ritenuto di individuare uno o più preposti, è necessaria l’indicazione del soggetto o dei soggetti che svolgono la funzione di preposto all’interno del POS, al fine di una corretta redazione di quest’ultimo. Infatti, nell’allegato XV, tra i contenuti minimi del POS, alla sono indicate “le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice”, alle quali sono riconducibili le attività svolte dalla figura del preposto. Nel caso in cui il datore abbia ritenuto di poter svolgere in prima persona l’attività di vigilanza, non sarà necessario indicare il nome.
10. In caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o Subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge le funzioni di preposto. Tale obbligo sussiste anche nei cantieri?
Sì. In cantiere le imprese esecutrici devono indicare all’impresa affidataria il personale che svolge le funzioni di preposto. La mancata individuazione del preposto costituisce inottemperanza alla normativa da parte del datore di lavoro delle imprese.
11. Quali conseguenze potrebbe avere il riscontro da parte dell’organo di vigilanza di eventuali inadempimenti alla sicurezza sul lavoro per i lavori soggetti a benefici fiscali?
Le detrazioni non saranno riconosciute se non è stata effettuata la Notifica Preliminare agli enti preposti qualora sia obbligatoria.
Le detrazioni non saranno riconosciute in caso siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori che attesta l’osservanza delle suddette norme.
SICANT, la Sicurezza Cantieri di SUITE MOSAICO
“SICANT” è il modulo della SUITE MOSAICO sviluppato appositamente per gestire la sicurezza cantieri.
Un software che permette di redigere i piani di sicurezza in maniera sintetica, efficace e completa collegandoli al computo metrico, al capitolato e al piano di manutenzione (tutto in un unico file).
SICANT ti permette di redigere:
- PSC (Piani di sicurezza e coordinamento);
- Piani di sicurezza sostitutivi;
- Piani operativi di sicurezza;
- Fascicoli dell’opera;
- Piani di montaggio, uso e smontaggio del Ponteggio;
- Documenti unici di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI, anche per forniture di cls in cantiere – M.L.P.S. Circ.10/02/2011)
SICANT al passo con le linee guida anti Covid-19
In risposta al protocollo “Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid19 nei cantieri” emesso dal Ministero della salute, abbiamo aggiornato SICANT alle recenti disposizioni normative.
Con l’ultimo aggiornamento potrai adeguarti tempestivamente alle nuove disposizioni adattando i contenuti dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC) e dei piani operativi di sicurezza (POS) all’ordinanza ministeriale.
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